MANDELLO DEL LARIO – Affissi a Mandello dei manifesti che ricordano alla cittadinanza i comportamenti da tenere relativamente ad alberi e siepi che confinano con le vie pubbliche e non solo. Tenere liberi i marciapiedi dalle siepi, pulire le ramaglie cadute in strada dopo i temporali, occuparsi della pulizia delle caditoie sporcate dalle foglie dei propri alberi sono gesti di senso civico riconosciuti in parte dalle leggi nazionali e in parte dalle ordinanze locali.
“Il decoro del paese dipende da quanto tutti insieme ci impegniamo per tenerlo pulito – ricorda il sindaco Riccardo Fasoli -. Sulle siepi, oltre allo sbordo, è di particolare importanza anche l’altezza, che non può superare i 2,5 metri da terra”.
Qui sotto le indicazioni diffuse dal Municipio:
1) Mantenere costantemente entro il confine della proprietà privata la vegetazione (di qualsiasi genere o tipo; si citano, quali esempi non esaustivi, radici, rami, erbe, rampicanti, siepi, etc.) che si protende sino ad occultare la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica o invadere/occupare/limitare l’ampiezza di marciapiedi, carreggiate e sentieri comunali a partire dal suolo e sino ad una altezza di metri 4.
2) Segnalare l’ingombro adeguatamente e rimuovere immediatamente la vegetazione, quali alberi o ramaglie, che per effetto di intemperie – o per qualsiasi altra causa – siano cadute dalle aree private sulle aree pubbliche.
3) Le aree incolte e gli edifici non utilizzati siti nel centro abitato devono essere mantenute costantemente pulite e sgombre da residui vegetali rinsecchiti, nonché presentare una vegetazione non più alta di 30 centimetri.
4) Mantenere i fabbricati, le ripe, i fossi ed i canali degli scarichi acque costantemente efficienti e provvedere nell’immediatezza al ripristino se si dovessero verificare pregiudizi alla funzionalità o alla sicurezza.
L’inosservanza di quanto disposto comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni contenute nella Delibera di G.C. n° 11 del 12/1/2011, ossia 7/10 del massimo, per un importo di € 350,00. Il tutto fatte salve le sanzioni già previste nel vigente c.d.s. per i casi contemplati agli artt. 29,30,31 e 32.
SI RICORDANO ALTRESÌ LE DISPOSIZIONE DELL’ART. 892 CODICE CIVILE
Per le piantumazioni devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. LE SIEPI A CONFINE DEVONO QUINDI ESSERE MANTENUTE AD UNA ALTEZZA INFERIORE AI 2,5 METRI.