PERLEDO – Il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Antonino Bella, risponde ad una recente istanza firmata da Renato Ongania, presidente del Comitato sorto a seguito della scomparsa, e successivo ritrovamento, del fratello Alberto.
“Sono rasserenato. Mi rincuora sapere che c’è della serietà. Il commissario Bella – afferma Renato Ongania – nella XXVIII Relazione sulle persone scomparse relativa all’anno 2022, presentata pochi giorni fa al Ministro dell’Interno Piantedosi, ha assunto un approccio di analisi e capacità di critica molto promettente che ancora non avevo riscontrato negli enti con cui ci siamo interfacciati. Sulla base di tale entusiasmo ho voluto condividere le mie considerazioni relative alle lacune degli impianti normativi che vanno a definire il sistema dei soccorsi delle persone scomparse. Il Comitato che presiedo si è focalizzato sull’analisi di una sola situazione di stallo, paradossale, inaccettabile, dove l’inaccessibilità dei dati telefonici (impianto normativo, privacy e altro) ha determinato l’impossibilità di guidare con intelligenza le ricerche nelle primissime ore, quelle più importanti per ritrovare in vita una persona dispersa”.
“Un caso, quello di mio fratello Alberto, in cui – prosegue Ongania – si è smesso di cercare “per mancanza di nuovi elementi”, salvo poi ritrovarlo tre settimane dopo, morto con il cellulare a meno di un metro di distanza dal corpo. In generale se dopo le 48 ore di ricerca non si ha la fortuna di essere ritrovati, i soccorsi tendenzialmente si fermano, vanno in stand-by, è come se aspettassero ulteriori informazioni per poter procedere, come a dire ‘abbiamo fatto tutto il possibile, di più non possiamo’. Questo scenario che impatta sulla tragedia incipiente, si consuma durante il mancato soccorso se segue le prime 48 ore, una sospensione delle ricerche che è del tutto surreale rispetto al dolore emotivo che provano i famigliari della persona scomparsa. Lo è stato per noi, lo è per tanti di quei 24.370 casi di scomparsa del 2022”.
Il commissario Bella scrive a Ongania: “Sono certo dell’esistenza delle condizioni per integrare gli strumenti a disposizione, anche attraverso interventi legislativi, con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti, a partire dal Ministero della Giustizia, al fine di individuare le dovute sinergie, funzionali e concrete”.
“Nella mia nota – continua Renato Ongania – ma già a novembre mentre mi rivolgevo al Quirinale, evocavo un percorso di riforma legislativa. Chiedevo poi al Garante per la Protezione della Privacy e dei Dati Personali quali dati telefonici è giusto utilizzare per localizzare il telefono cellulare di una persona scomparsa per la quale non sono prefigurabili reati gravi tali da attivare indagini investigative autorizzabili dall’Autorità Giudiziaria? […] quando si ritiene che tale processo di localizzazione sia esaurito? Quando si ha un’approssimazione di 80 km quadrati, o piuttosto quando si addiviene ad una approssimazione utile, magari di qualche Km quadrato?”
Nella relazione del commissario straordinario si legge: “Il possibile vulnus non è tanto tecnico-operativo, quanto normativo, atteso che alcuni mezzi e strumenti di investigazione possono essere disposti e autorizzati solo dall’Autorità giudiziaria: ma la stessa, in assenza di una notizia di reato non potrà disporre del potere di delega né assumere la titolarità e il coordinamento di un procedimento penale. Quel “vuoto” o “stallo” percepito nei casi di asserite o mancate attività di ricerca continua sono, marginalmente, superabili con la legge 241/1990, con il possibile accesso agli atti amministrativi, ovvero con gli strumenti previsti dal codice di procedura penale in tema di investigazioni difensive”.
A pagina 112 della eelazione – conclude Ongania – troviamo qualcosa di veramente interessante per gli addetti ai lavori e che apre la porta ad un percorso risolutivo: “Il tema è quello del c.d. ‘Registro delle notizie di reato’ (modelli 21, 22 e 52), diverso dal ‘Registro delle notizie di reato relative ad ignoti’ (modello 44) e dal ‘Registro degli atti non costituenti notizia di reato’ (modello 45). Il punto, secondo quanto previsto dal codice procedura penale, è qualificare o meno una scomparsa quale ipotetica e possibile notizia di reato, in dottrina definita proprio ‘embrione dell’ipotetica domanda’ ovvero ‘…informazione il cui scopo è quello di promuovere un accertamento giurisdizionale di carattere penale (…) possibile nel caso di commissione, anche ipotetica, di un fatto costituente reato…’”
“Le mie rimostranze – chiosa Ongania – sono finalmente confluite a chi può fare qualcosa con la giusta competenza e responsabilità di ruolo, e lo sta già facendo. Insieme al Comitato, ai Senatori e ai Deputati che hanno offerto la propria collaborazione, continuerò ad essere ‘un cane da guardia’ su questi ravvedimenti normativi del legislatore, postulati e ancora da realizzarsi, ma anche Camera e Senato, perché non si ripetano altri ‘Casi Alberto’ e la tutela della vita possa essere un diritto non comprimibile da una normativa imperfetta o da strumenti amministrativi non ancora pienamente maturi”.